Statuto APAV
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE APICOLTORI VERONESI
modificato dall'assemblea del 21 febbraio 2015
ART. 1)
COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
E’ costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’associazione denominata “ASSOCIAZIONE PROVINCIALE APICOLTORI VERONESI” con sede nella Provincia di Verona. L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3. L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Provincia di Verona
ART. 2)
DURATA
L’Associazione ha durata fino al 2050 salvo proroga deliberata dall’assemblea.
ART. 3)
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’associazione si propone di:
• promuovere la diffusione dei valori di qualità ambientale legati all’apicoltura nelle sue tradizioni culturali;
• informare sull’aggiornamento delle tecniche apistiche e sanitarie;
• informare, in collaborazione con le scuole, sull’importanza delle api nell’impollinazione delle piante e del loro apporto ai cicli naturali del mondo vegetale;
• informare sull’importanza del valore nutrizionale e salutistico dei prodotti dell’alveare;
• organizzare corsi di apicoltura per coloro che desiderano avvicinarsi all’attività apistica;
• promuovere la partecipazione ad eventi manifestazioni, convegni, fiere e mercati per la vendita del miele e di tutti i prodotti relativi all’apicoltura;
• organizzare visite tecnico culturali in Italia e/o all’estero di interesse per l’apicoltura;
• operare in collaborazione con gli apicoltori, le associazioni o gli enti e organismi competenti per la salvaguardia delle api e per la promozione e tutela dei mieli italiani e la tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche, storiche legate ai territori con particolare vocazione verso l’apicoltura;
• svolgere compiti di rilevazione statistica su tutti gli eventi di rilievo che si verificano negli apiari
dei soci, sia per meglio espletare gli scopi sociali, sia per conto degli enti pubblici interessati al particolare settore;
• promuovere ed attuare, anche direttamente, iniziative per il miglioramento genetico delle api, in collaborazione con enti ed istituti pubblici nel campo della ricerca e della sperimentazione;
• assistere i soci nella ricerca dei materiali e prodotti necessari alla loro attività di apicoltori.
L’associazione potrà svolgere altresì tutte le attività strettamente connesse o accessorie in quanto integrative di quelle istituzionali, tra cui l’attività di raccolta di fondi e contributi da destinare alla realizzazione delle finalità istituzionali, il compimento di tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e di tutte le operazioni atte a favorire, anche se indirettamente, il conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresa la partecipazione in altre associazioni aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.
ART. 4)
I SOCI
Il numero degli associati è illimitato e possono aderire tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalità o religione, nonché gli enti, anche pubblici, che condividano e si impegnino a realizzare gli scopi dell’Associazione e ad osservare lo statuto. L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.
I soci si dividono in:
• Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’associazione;
• Gli Apicoltori: si considerano tali chiunque detenga e/o conduca alveari;
• I soci ordinari: si considerano tali coloro che, oltre a pagare la quota associativa, sottoscrivono un impegno di collaborazione pratica, disponibilità ed adesione alle attività dell'Associazione pur non conducendo alveari;
• I soci sostenitori: sono soci sostenitori coloro che versano la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni
ART. 5)
MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
ART.6)
PERDITA DELLA QUALIFICA di SOCIO
La qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:
• per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
• per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
• quando, in qualunque modo, arrechino danni morali materiali all’Associazione;
• per indegnità.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 7)
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
di partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
di accedere alla cariche associative;
di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.
Tutti i soci sono tenuti:
Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
A frequentare l’Associazione , collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
A versare la quota associativa annuale.
ART. 8)
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organo dell’associazione:
L’Assemblea dei soci;
Il consiglio direttivo;
Il Presidente dell’Associazione;
Il segretario-economo;
Due Vice-presidenti;
Il Collegio dei revisori dei conti.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può esser in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ART. 9)
ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
ART. 10)
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto e ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione ed in particolare:
Approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
Elegge i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;
Delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
L’Assemblea straordinaria delibera:
Sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
Sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni dell’assemblea possono effettuarsi mediante lettera, fax, email sms o altro mezzo idoneo ad assicurare una tempestiva informazione, inviata 8 (otto) giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, (nella sede sociale) o altrove purchè in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata non prima che sia trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione.
ART. 11)
VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno dalla metà dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
ART. 12)
VOTAZIONI
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, per le quali è necessaria la presenza o la rappresentanza di almeno due terzi dei soci avente diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei due terzi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti . Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto voto.
ART. 13)
VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede.
ART. 14)
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Esso è formato da 7 a 13 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
I ¾ (trequarti) dei componenti il consiglio direttivo è scelto tra gli Apicoltori.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina, al suo interno, il Presidente , due Vice presidente e un segretario economo.
Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea:
Curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
Curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
Predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
Predisporre il rendiconto preventivo e consuntivo;
Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da un Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal componete del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le sue deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate con avviso scritto o telefonico da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno egualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni consecutive del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza della carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o a più dei suoi membri il potere di compier e determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
ART. 15)
IL PRESIDENTE
Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza di voti. Egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
ART.16)
Il VICE PRESIDENTE
Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
ART.17)
IL SEGRETARIO-ECONOMO
Il Segretario-economo è scelto dal consiglio direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli vien affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio direttivo le modalità ed i termini d’impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
ART. 18)
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea . I membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o dei singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’Associazione, e fra Associazione e i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.
ART. 19)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.
Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai rendiconti, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell’anno.
ART. 20)
GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzato dal Consiglio direttivo. Le modalità per il rimborso delle spese sono:
Presentazione di regolare documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta.
Presentazione di autocertificazione di spese sostenute, non documentabili che dovranno essere approvata dal Consiglio direttivo.
ART. 21)
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
Il libro dei soci;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
Il libro giornale della contabilità sociale;
Il libro dell’inventario.
ART. 22)
PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività ed è costituito:
Da beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
Dai contributi dei propri soci;
Da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo.
ART. 23)
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo e preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea.
Il rendiconto consuntivo deve essere pubblicato sul sito internet dell’associazione almeno 10 giorni prima dell’assemblea che lo approva in modo che ciascun socio ne possa prendere visione.
ART. 24)
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche od analoghe.
ART. 25)
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.